RITARDI E CANCELLAZIONI
In caso di ritardi prolungati, negato imbarco e/o cancellazione del volo, Albastar fa riferimento al Regolamento (CE) 261/2004 del Consiglio e del Parlamento Europeo dell’11 febbraio 2004, nelle sue successive modifiche ed interpretazioni, nonché alle disposizioni della normativa nazionale, che tutelano i passeggeri che viaggiano nell’Unione Europea o con compagnie aeree intracomunitarie e che stabilisce regole comuni in materia di risarcimento e assistenza ai passeggeri.
Ci sono situazioni in cui il Regolamento (CE) 261/2004 non è applicabile:
- Se il volo subisce un ritardo inferiore a tre ore.
- Se il volo parte da un Paese non appartenente all’Unione Europea, destinato ad un aeroporto dell’Unione Europea, e il passeggero ha già usufruito dei benefici previsti dalla normativa locale del Paese di origine del volo.
- Se il passeggero viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al grande pubblico.
- Se la causa del ritardo o della cancellazione è classificata come circostanza straordinaria, il passeggero non avrà diritto a richiedere un risarcimento.
Secondo il Regolamento (CE) 261/2004, le circostanze straordinarie sono definite come quei casi in cui il ritardo o la cancellazione sono stati causati da un evento che la compagnia aerea non avrebbe potuto evitare anche dopo aver adottato tutte le misure necessarie. Tali circostanze rientrano nell’ambito di forza maggiore e possono includere restrizioni al controllo del traffico aereo (ATC), condizioni meteorologiche avverse, disastri naturali, disordini civili, allarmi di sicurezza generati da situazioni politiche instabili, atti terroristici o sabotaggi, scioperi generali o senza preavviso, emergenze mediche e carenze impreviste che influiscono sulla sicurezza del volo, tra gli altri casi.
È possibile presentare una richiesta di risarcimento ad Albastar compilando il seguente modulo e fornendo tutti i dati e i documenti richiesti: